L'autenticazione di copia di documenti è l'attestazione che la copia è conforme all'originale.
L'autentica può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal Sindaco (ufficiale d'anagrafe).
In caso di presentazione di copia di un documento alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi, l'autentica può essere effettuata dal responsabile del procedimento o da altro dipendente addetto a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza che questo venga depositato.
Le copie autenticate, infatti, possono essere validamente prodotte al posto degli originali.
Per creare una copia analogica (stampata su carta) conforme ad un documento informatico (ossia in cui l'originale è un file digitale) è necessario accedere alla banca dati dove viene conservato l'originale, per poterne verificare l'autenticità e l'integrità. Per questo motivo, queste copie possono essere formate/rilasciate soltanto dal soggetto deputato alla conservazione del file digitale originario.
Si precisa che nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata.