A chi è rivolto
Due cittadini in possesso dei requisiti per contrarre matrimonio
Per celebrare un matrimonio civile o religioso, occorre richiedere le pubblicazioni presso il Comune di residenza di uno dei nubendi
Due cittadini in possesso dei requisiti per contrarre matrimonio
La pubblicazione di matrimonio ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perché chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio possa opporsi alla celebrazione.
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti previsti dagli artt. 84 al 89 del codice civile.
L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali. A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, o presentati dai nubendi e accerta il rispetto di quanto stabilito nei citati articoli del codice civile.
Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i nubendi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione.
La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza.
Il modulo di richiesta di pubblicazioni (in allegato) deve contenere le seguenti informazioni per entrambi gli sposi:
-il nome e il cognome;
-la data e il luogo di nascita;
-la cittadinanza;
-la residenza, la libertà di stato;
-se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi;
-dichiarazione degli sposi relativa al possesso dei requisiti richiesti ed alla mancanza di impedimenti, dovrà poi accertare d’ufficio quanto dichiarato ed acquisire la documentazione necessaria;
- se hanno già contratto matrimonio;
- se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente;
- se sono stati condannati per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Quindi l'ufficiale dello stato civile provvede d'ufficio a controllare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione.
I futuri sposi dovranno recarsi presso l'ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza dall'Ufficiale di Stato civile, il quale provvederà all’affissione dell’atto di pubblicazione sull'Albo pretorio comunale e, nel caso uno dei nubendi sia residente in altro Comune, a richiedere la pubblicazione al Comune di residenza dell'altro nubendo.
L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 11 giorni).
Per la richiesta di pubblicazione di matrimonio, devono essere presentati i seguenti documenti:
1) modulo di richiesta di pubblicazioni;
2) documenti d'identità dei nubendi;
3) richiesta di pubblicazione da parte del parroco o ministro di culto competente per territorio, in caso di matrimonio concordatario (religioso e culti ammessi nello Stato);
4) per gli stranieri nulla osta o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti; nel caso in cui il cittadino sia in possesso di due o più cittadinanze, dovrà esser presentato il nulla osta della cittadinanza prevalente, ovvero quella in cui è registrato anagraficamente o, qualora non fosse registrato nell'Anagrafe italiana, una a sua scelta purché documentabile. Nel caso in cui tra le cittadinanze possedute vi fosse quella italiana, questa prevale sempre e pertanto non vi è necessità del nulla osta;
5) per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori o certificato di capacità matrimoniale.
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